L’Angolo del Diritto: il portafogli smarrito

iustitiaIl signor Rossi stava facendo la sua solita passeggiata pomeridiana e mentre procedeva spedito lungo la strada, giunto ad un bivio, posò lo sguardo su un oggetto di forma rettangolare, posto accanto al  marciapiede. Si avvicinò e si accorse che era un portafogli. Lo prese all’istante e lo esaminò: all’interno non c’erano documenti ma soltanto soldi, circa 1000 euro. Passata l’euforia, il signor Rossi si chiese subito: «Ma la legge cosa prevede in questo caso? Non è – pensò poi – che potrei essere accusato di un qualsivoglia reato trattenendo per me la somma?»
Vediamo quindi in questo caso cosa prevede esattamente la legge.
In primo luogo chi torva una cosa (in questo caso un portafogli) ha l’obbligo di restituirla al proprietario, se lo conosce; se non lo conosce, deve consegnarla al sindaco del luogo in cui l’ha ritrovata, indicando le circostanze del ritrovamento. In luogo del proprietario è legittimato ad avere indietro l’oggetto anche il possessore o detentore.
Il sindaco deve poi rendere noto il ritrovamento attraverso la pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo – se le circostanze ne hanno richiesto la vendita – appartiene a chi l’ha ritrovata.
In ogni caso il proprietario o il ritrovatore debbono pagare le spese occorse. Quindi attenzione, nel caso in cui l’oggetto necessiti di essere depositato, specie se è ingombrante, al fatto che poi le possibili spese di custodia toccheranno o potranno toccare proprio a chi poi lo ha ritrovato. Resta da capire poi a quanto esattamente potrebbero ammontare, a seconda del comune, le spese di custodia di un oggetto anche di piccole dimensioni, come un portafogli.
Nel caso in cui si presenti il legittimo proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede (quindi il sig. Rossi non deve dimenticarsi di richiedere tale premio altrimenti nulla gli è dovuto), il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o tale prezzo eccede all’incirca 5 euro il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo della soma. Se l’oggetto ritrovato non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Ci si deve ricordare che non seguendo tali prescrizioni di legge il ritrovatore – ove smascherato dal legittimo proprietario chiaramente o, magari, a seguito di un ipotetico controllo delle Forze dell’Ordine – si ritroverà ad avere commesso un reato, e cioè l’appropriazione di cose smarrite, con tanto di condanna penale in caso di denuncia da parte della persona offesa.
La pena è aggravata se il ritrovatore si appropria delle cose o degli oggetti trovati quando conosceva il legittimo proprietario. Se invece il ritrovamento non concerne un oggetto smarrito ma soltanto dimenticato in un luogo noto a colui che lo ha inavvertitamente e temporaneamente ivi lasciato, il reato commesso è quello di furto.

Avvocato Luigi Marchitto