L’angolo del Diritto: Responsabilità per la caduta di oggetti dai balconi

iustitiaIl signor Rossi stava camminando tranquillamente sul marciapiede del suo condominio. La giornata era piena di sole, tipica del periodo primaverile.
All’improvviso avvertì uno spostamento d’aria e sentì un rumore sordo davanti a lui. Fece appena in tempo a scorgere i cocci di un vaso che si rompeva a pochi centimetri dai suoi piedi. Passato lo spavento si rese conto che era caduto dal quinto piano e che l‘aveva scampata bella.
Nonostante le scuse del proprietario, vediamo cosa potrebbe accadere nel malaugurato caso di un’eventuale, ma pur sempre possibile, caduta di fioriere e vasi dai balconi.
In primo luogo vi è la responsabilità civile del proprietario dell’oggetto, la cosiddetta. responsabilità ”da cose in custodia”, ex art. 2051 c.c. (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).
È una responsabilità oggettiva che nasce solo per il collegamento causale tra fatto ed evento dannoso, prescinde dalla colpa e, il solo modo per non subirne le conseguenze previste dalla legge, per il proprietario, è quello di dimostrare il caso fortuito. Quest’ultimo è, secondo la Cassazione, un fattore riconducibile ad un elemento esterno avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, ad esempio un fulmine o una tromba d’aria.
Ma non finisce qui: è responsabile del danno non solo il proprietario del balcone, ma anche colui che, a qualunque titolo, ne abbia la custodia, ad esempio il locatore dell’appartamento.

Avvocato Luigi Marchitto