L’angolo del diritto: lo sgocciolamento dei panni

iustitiaUna domenica mattina il signor Rossi aveva deciso di invitare a prendere un caffè il signor Bianchi nel proprio appartamento, e dato il gran caldo, ebbe cura di offrirglielo fuori al balcone, cercando così di attenuare sia pure in minima parte la morsa dell’afa.
E così, mentre il Rossi si accingeva a versare il caffè nella tazzina posta all’estremità del tavolo, ad un tratto, in prossimità della ringhiera, si accorse che, proprio nel caffè appena versato, cadevano una serie di gocce d’acqua, una dopo l’altra, tutte provenienti dalla finestra del piano di sopra.
Entrambi scattarono per capire chi avesse potuto fare uno scherzo del genere e, nello sporgersi in alto, notarono alcuni panni appena lavati stesi a gocciolare, sullo stenditoio del signor Neri, l’inquilino del piano di sopra, che era stato fissato sul bordo della finestra sovrastante con dei perni in metallo. I due così decisero di precipitarsi su, per dire due paroline al Neri, lasciando il caffè caldo e un po’ … macchiato di detersivo ancora sul tavolino.
Ma attenzione – nel caso in cui vi doveste trovare anche voi in questa situazione – prima di fare mosse avventate fermatevi e considerate attentamente alcune cose importanti dal punto di vista legale.
Verificate prima di tutto se nel regolamento condominiale contrattuale (quello originario predisposto dal costruttore o comunque quello votato all’unanimità da tutti i condomini) sia prevista o meno la facoltà per i condomini di far gocciolare i panni dagli stenditoi.
Se fosse consentito, allora non vi resterebbe che … mettere anche voi uno stenditoio, magari a scapito del condomino del piano di sotto. E se abitate a piano terra, beh, purtroppo  ho paura che non potreste fare nulla!
Successivamente dovete verificare se, nell’atto di acquisto, sia stata o meno riconosciuta una simile eventualità.
Anche in questo caso, ove fosse prevista tale facoltà, non rimarrebbe altro da fare che adattarsi alla situazione che, in termini di legge, andrebbe a costituire una vera e propria servitù a vostro carico.
Infine è sempre opportuno verificare se esiste un esplicito divieto di far gocciolare i panni nei regolamenti locali di polizia urbana e/o in quelli comunali edilizi.
Solo una volta verificata la mancanza di regolamentazione alcuna sullo sgocciolamento dei panni posti su uno stenditoio sovrastante, nell’atto d’acquisto, nel regolamento condominiale contrattuale e nei regolamenti di polizia urbana locali e comunali edilizi, dovreste infine in ogni caso controllare che lo stenditoio, comunque fissato con dei perni al bordo o ai lati della finestra, non sia stato utilizzato dallo stesso proprietario per un periodo di almeno 20 anni. Infatti, in questo caso tale comportamento, costante e protratto nel tempo, andrebbe a costituire ugualmente una servitù per legge a favore dell’inquilino del piano di sopra.
Quindi, solo dopo aver controllato tutte queste cose, ecco che il sig. Rossi e Bianchi potranno tranquillamente continuare a bere il caffè – nel frattempo spostandosi dalla ringhiera, non si sa mai … – ed inviare una diffida scritta a mezzo posta al signor Neri, tale da intimargli la cessazione immediata della turbativa in corso. In caso di mancata risposta positiva (con eliminazione dello stenditoio gocciolante), potranno effettuare un’azione legale nei suoi confronti per la rimozione della turbativa e  per il risarcimento dei danni.

Avvocato Luigi Marchitto