L’Angolo del Diritto: le multe – II parte

iustitia
Contro le multe è possibile anche fare ricorso direttamente al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento del verbale.
Una volta presentata l’istanza, l’Ente Accertatore entro 60 giorni deve inviare una memoria al Prefetto stesso relativa ai fatti contestati. A sua volta il Prefetto, entro 120 giorni dal ricevimento della memoria, deve pronunciarsi, accogliendo o rigettando il ricorso.
Se il Prefetto rigetta il ricorso emette un’ordinanza ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione minima cosiddetta edittale che deve poi essere notificata al trasgressore entro altri 150 giorni dall’adozione del provvedimento. In sintesi i tempi di attesa per apprendere l’esito di un ricorso rigettato (da presentare o inviare entro 60 gg.) sono:60 + 120 +150 per un totale di 330 giorni.
Se, invece, il Prefetto accoglie il ricorso, allora emette un’ordinanza di archiviazione del verbale.
Mel caso in cui l’ordinanza – ingiunzione venga notificata al trasgressore oltre i 330 giorni dalla presentazione o invio del ricorso, questi può impugnarla davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni chiedendone l’annullamento per il decorso dei termini di prescrizione.
Allo stesso modo è possibile in ogni caso impugnare l’ordinanza-ingiunzione del prefetto che rigetta il ricorso presentato, in tutti i casi in cui questa presenti delle irregolarità tali da comportare nullità e\o annullabilità o per qualsiasi altro motivo, dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento.
Avvocato Luigi Marchitto
Contro le multe è possibile anche fare ricorso direttamente al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento del verbale.
Una volta presentata l’istanza, l’Ente Accertatore entro 60 giorni deve inviare una memoria al Prefetto stesso relativa ai fatti contestati. A sua volta il Prefetto, entro 120 giorni dal ricevimento della memoria, deve pronunciarsi, accogliendo o rigettando il ricorso.
Se il Prefetto rigetta il ricorso emette un’ordinanza ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione minima cosiddetta edittale che deve poi essere notificata al trasgressore entro altri 150 giorni dall’adozione del provvedimento. In sintesi i tempi di attesa per apprendere l’esito di un ricorso rigettato (da presentare o inviare entro 60 gg.) sono:60 + 120 +150 per un totale di 330 giorni.
Se, invece, il Prefetto accoglie il ricorso, allora emette un’ordinanza di archiviazione del verbale.
Mel caso in cui l’ordinanza – ingiunzione venga notificata al trasgressore oltre i 330 giorni dalla presentazione o invio del ricorso, questi può impugnarla davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni chiedendone l’annullamento per il decorso dei termini di prescrizione.
Allo stesso modo è possibile in ogni caso impugnare l’ordinanza-ingiunzione del prefetto che rigetta il ricorso presentato, in tutti i casi in cui questa presenti delle irregolarità tali da comportare nullità e\o annullabilità o per qualsiasi altro motivo, dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento.

Avvocato Luigi Marchitto