L’angolo del diritto: la rateizzazione delle cartelle esattoriali – Prima parte

iustitiaÈ importante per un cittadino sapere come fare per rateizzare le somme dovute al concessionario, in caso di cartelle da pagare. Vediamo di sintetizzare le operazioni e i fatti di cui tener conto.
Dall’1/3/2008 è possibile infatti per il debitore chiedere la rateizzazione nei casi in cui questi possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria. La rateizzazione deve essere richiesta all’Agente della riscossione che potrà concederla valutando liberamente caso per caso. Purtroppo non vi è alcun obbligo di legge in proposito. La legge prevede un massimo di n. 72 rate mensili sulle quali vengono applicati gli interessi.
La domanda va presentata od inviata a mezzo posta con raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno presso gli uffici dell’Agente della riscossione che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri, ecc..).
La domanda deve essere redatta in carta semplice (non occorrono bolli, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell’Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficoltà ed allegando copia della cartella.
Le situazioni tipiche di “temporanea difficoltà'” sono definite da Equitalia, a titolo prettamente esemplificativo, come:

  • carenza temporanea di liquidità’ finanziaria;
  • stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
  • trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
  • contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
  • precaria situazione reddituale.

Fine prima parte

Avvocato Luigi Marchitto