L’angolo del diritto: i cani e il condominio

iustitiaIl signor Rossi stava scendendo con il suo cane pastore tedesco le scale del suo palazzo. Il cane si chiamava Nero. Arrivato all’androne, nel percorrerlo verso il portone d’ingresso, il suo sguardo andò su un foglio messo in evidenza sul muro dove era posta la bacheca condominiale. C’era scritto: “E’ fatto divieto assoluto ai signori condomini di tenere animali in condominio. Firmato: l’amministratore“.
Il signor Rossi, allarmatosi, non perse tempo e decise di rivolgersi ad un legale per far valere le proprie ragioni. Si disse subito che non poteva essere costretto all’alternativa tra il perdere il cane o lasciare l’appartamento. Doveva reagire immediatamente!
Ora, la prima cosa da sapere, se vi doveste mai trovare in una situazione analoga, è che la legge è stata recentemente riformata ed ha in sostanza liberalizzato l’ingresso di animali domestici nel condominio.
Quindi, i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere animali domestici e la nuova legge ha stabilito che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali. I giudici affermano difatti che il cane e il gatto vanno considerati come esseri facenti parte del nucleo familiare.
L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico, si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento. Il divieto in questo caso ha natura contrattuale solo tra locatore e conduttore.
Tuttavia, nonostante ciò, il signor Rossi dovrà comunque fare attenzione ad educare il proprio animale ad avere una condotta rispettosa delle cose e degli spazi esterni. Infatti sono anche penalmente sanzionabili le “condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p., il cd.”danneggiamento” ed art. 639 c.p., la cd.”deturpazione o imbrattamento di cose altrui”).
In casi di particolare gravità, quali scarsa igiene, turbamento della quiete, malattie ecc., comunque non rientranti nell’ipotesi di reato penale – che devono sempre essere documentate, anche tramite personale tecnico privato o servizio veterinario pubblico (ASL) – qualunque condomino potrà chiedere la cessazione della turbativa causata dal’animale, sia a mezzo delibera condominiale che dinanzi al Giudice di Pace competente.
Esempi tipici di disturbo ed immissioni sono odore del pelo, bisogni fisiologici, latrati continui, immotivati e persistenti, che costituiscono condotte non lecite se, per intensità e frequenza, provocano insofferenza e causano disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione.
Inoltre non deve essere trascurata l‘ipotesi che lo stesso regolamento condominiale possa legittimamente disporre una multa o sanzione per determinati comportamenti fastidiosi degli stessi animali domestici.
Ancora si ricorda che il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale.
Veniamo infine ad un caso curioso: un Giudice di Pace di Rovereto, in una sentenza ha sancito che  abbaiare è .. un diritto esistenziale (del cane)! Orbene, dal momento in cui la cassazione a sezioni unite, non molto tempo fa, ha sancito che i diritti esistenziali delle persone debbano rispondere solo a requisiti di interesse tutelato dalla Costituzione, affinché un cittadino possa sperare di vedere accolta la propria domanda di risarcimento, appare abbastanza curioso e singolare come invece i diritti esistenziale di un cane ad abbaiare siano stati oggetto di tanto interesse alla tutela, sia pure da parte di un giudice di rango inferiore! …
Avvocato Luigi Marchitto