L'angolo del diritto: comprare un cucciolo

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iustitiaIl signor Rossi decise di comprare un cucciolo per la sua bambina, che tanto desiderava un cane per Natale. Fece un giro per i negozi, cercando di trovare quello più adatto, secondo i suoi gusti e secondo quelli che si aspettava avesse sua figlia. E fu così che vide un meraviglioso esemplare in un negozio non troppo vistoso, per non dire un po’ fatiscente, in mezzo a decine di altri animali per lo più nelle gabbie, in attesa di essere venduti. E anche il prezzo richiesto era decisamente conveniente! Comprò subito il cane, convinto di aver fatto un  ottimo affare, e di far contenta la piccola nello stesso tempo.
Se mai vi doveste trovare nella stessa situazione del signor  Rossi, è bene che sappiate un po’ di cose prima.
La compravendita consiste nel trasferimento dal venditore al compratore della proprietà della cosa (e purtroppo i cani, per la legge, sono considerati “cose”!). Questa tipologia di contratto si perfeziona con il consenso. La consegna della cosa (il cane) può avvenire contemporaneamente alla stretta di mano e al pagamento del prezzo oppure successivamente, ma è possibile anche accordarsi per la vendita di un cucciolo non ancora nato.
È evidente che la problematica principale è quella attinente alla presenza di eventuali “vizi della cosa-cane”. Fermo restando che non è in discussione il carattere futuro del cane, che non dipende dal venditore, ben diverso è invece il caso in cui si presentino delle malattie. Il vizio per cui è attribuita la responsabilità al venditore (cd. vizio redibitorio) deve essere pregresso, cioè anteriore al momento della stipula del contratto, e occulto, cioè non facilmente riconoscibile al momento della conclusione del contratto stesso. Ad esempio, un vizio occulto è quello di un cane senza … una zampa e a nulla vale la scusante del tipo: «me ne sono accorto solo quando sono arrivato a casa». Infine il vizio deve essere anche grave, ovvero tale da influire negativamente sullo stile di vita (ad esempio una patologia cardiaca). Sarebbe buona norma comprare con un contratto scritto, in quanto ad esempio il compratore potrebbe avere le intenzioni di far partecipare il cucciolo a delle mostre o a farlo diventare cane da guardia, ma le intenzioni debbono essere dimostrate prima, mentre sarebbe piuttosto arduo farlo dopo (anche se non del tutto impossibile).
Le malattie virali (come il cimurro, epatite ecc..) hanno di solito 10-15 giorni di incubazione. Se si manifestano entro questo lasso di tempo dall’acquisto è assolutamente certa la loro anteriorità all’acquisto e quindi possono essere qualificate come vizi occulti oltre che gravi. Evitate assolutamente venditori che pretendono di farvi firmare contratti con garanzia di sole 48 ore dall’acquisto per malattie virali (che comunque sarebbe invalido).
Da un punto di vista pratico, quindi, poiché la legge nella compravendita di cani non prevede tutte le diverse possibilità che possono verificarsi in concreto quando non si tratta di “cose” ma di esseri viventi, il consiglio migliore da dare, è quello per cui chi acquista deve darsi da fare il più possibile  in proprio per tutelare al meglio i propri interessi.

Avvocato Luigi Marchitto