L’angolo del diritto: assemblea autonoma dei condomini

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iustitiaIl signor Rossi e gli altri condomini avevano scoperto che il loro amministratore di condominio si era reso irreperibile dopo aver sottratto illecitamente delle somme dal fondo cassa. Il loro problema adesso era quello di convocare un’assemblea condominiale per poter decidere le azioni da farsi in merito. E, purtroppo, non sapevano neppure da dove cominciare.
Ora, nel caso vi troviate nella stessa situazione del signor Rossi, ebbene sappiate che la legge rende possibile ai condomini, ex art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile, di convocare autonomamente l’assemblea.
È importante prima di tutto predisporre un ordine del giorno, indicando sia il giorno della prima che della seconda convocazione dell’assemblea (che richiedono maggioranze differenti) e poi stilare un elenco con le varie voci previste all’ordine del giorno.
Tra queste una è senz’altro la revoca dell’incarico ed una denuncia penale per l’amministratore resosi irreperibile; un’altra può essere quella relativa al mandato per un legale, in vista di un’azione civile di recupero somme indebitamente sottratte ed eventuale risarcimento danni, fermo restando per i condomini la possibilità di costituirsi parte civile.
Ovviamente sarebbe opportuno indicare anche il nominativo di un nuovo amministratore nella stessa assemblea, ed eleggerlo, per evitare che il vecchio resti comunque responsabile fino alla nomina di quello nuovo.
Altra condizione essenziale è che la richiesta di convocazione di assemblea venga fatta da almeno 2 condomini che rappresentino almeno 1\6 del valore dell’edificio (espresso in millesimi).
Nel caso in cui l’amministratore non sia scappato con la cassa, ma sia semplicemente inerte, gli si deve inviare una richiesta scritta di indire l’assemblea ed aspettare che siano trascorsi 10 giorni. Passato tale termine i condomini possono indire autonomamente l’assemblea.

Avvocato Luigi Marchitto